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ASSEGNO di MANTENIMENTO RIVALUTAZIONE
RIVALUTAZIONE
ASSEGNO di MANTENIMENTO
La quantità economica dell'assegno di mantenimento non è fissato una volta per tutte.
Esso soggiace alla cosiddetta clausola rebus sic stantibus, la quale comporta che al variare delle situazioni inerenti l'obbligato ed il beneficiario, è possibile addivenire ad una modifica della cifra precedentemente stabilita.
I cambiamenti possono riguardare sia il coniuge obbligato a versare l'assegno (esempio: perdita del lavoro), sia il coniuge beneficiario dell'assegno di mantenimento e magari anche affidatario dei figli (esempio: necessità di spese ulteriori per l'istruzione dei figli).
La rivalutazione quindi può essere chiesta in qualsiasi momento, ma è necessario, affinchè venga disposta, che siano concrete e provate le nuove difficoltà per le quali si fa richiesta della modifica dell'assegno di mantenimento.
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