Menu principale:
ASSEGNO di MANTENIMENTO
ASSEGNO di MANTENIMENTO
e "REBUS SIC STANTIBUS"
L'assegno di mantenimento č sempre modificabile in base a fatti sopravvenuti?
No, la Corte di Cassazione ha recentemente stabilito che i fatti sui quali č possibile fondare una domanda di revisione dell'assegno di mantenimento non sono quelli che "avrebbero potuto essere dedotti nel relativo giudizio".
Cosa significa?
Significa che, come nel caso in esame, non č possibile chiedere una modifica dell'assegno di mantenimento sulla base del fatto che si č venuti a conoscenza solo successivamente di una operazione eseguita precedentemente alla separazione.
Nella fattispecie infatti una signora aveva chiesto la modifica dell'assegno in quanto aveva saputo che, prima della separazione dal coniuge, egli aveva eseguito alcune operazioni che avevano incrementato in maniera sensibile il patrimonio di costui.
Ebbene la Suprema Corte ha negato la possibilitā di revisione dell'assegno, in quanto i fatti nuovi sono solamente quelli "che abbiano alterato la situazione preesistente, mutando i presupposti in base ai quali il giudice o le parti avevano stabilito le condizioni della separazione".
Cerca informazioni su:
---- SUCCESSIONE EREDITARIA
---- AVVOCATI DIVORZISTI
---- ASSEGNO DI DIVORZIO
---- AFFIDAMENTO CONDIVISO
---- RAPPORTO GENITORI FIGLI
---- COPPIE DI FATTO
---- LA SEPARAZIONE
---- SEPARAZIONE CONSENSUALE
---- DIVORZIO CONGIUNTO
---- DIVISIONE DEI BENI
---- COMUNIONE DEI BENI
---- ASSEGNO DI MANTENIMENTO
---- e-mail: dirittodifamiglia@live.it
-----------------------------------------------------